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Ecobonus 2020

 

Approvato il Decreto Rilancio. (fonte "la Republica")

13.05.2020

 

L'ecobonus al 110% e l'affine sismabonus sono contenuti all'articolo 128 del testo. Recita la relativa relazione illustrativa che con esso "si provvede a incrementare al 110% l'aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo.

 

Il supersconto al 110% in cinque anni scatta solo se questi lavori sulle singole unità immobilari vengono effettuati nell'ambito di un più ampio intervento che agisce sull'intero edificio.

Il primo comma elenca i casi che abilitano la detrazione:


- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, entro un limite di 60 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (il 'cappotto' degli edifici).


- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ibridi o geotermici con abbinamento eventuale ai sistemi fotovoltaici (limite di spese a 30 mila euro moltiplicato per le unità immobiliari) simili interventi sugli edifici unifamiliari (terzo tipo) con liminte secco a 30 mila euro.

Al terzo comma si specifica che arriveranno decreti che specificheranno i requisiti tecnici minimi per poter accedere al bonus. Il principio base è il miglioramento di due classi energetiche degli stabili oppure il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.)".

 

 
05 mar 2020

La Legge di Bilancio 2020 ha rinnovato le detrazioni fiscali per le abitazioni e i condominii - i cosiddetti ecobonus, bonus casa, sismabonus, bonus verde - e introdotto il bonus facciate. Nell’ambito della Campagna Nazionale per la promozione e informazione sui temi dell’efficienza energetica “Italia in Classe A”, è stato realizzato per ENEA e per tutti gli interessati un poster riepilogativo delle diverse forme di agevolazione a disposizione dei cittadini e delle caratteristiche e vantaggi offerti da ciascuna misura.

Nel poster per ognuna delle misure di incentivazione viene riportato - fra l’altro - la percentuale di detrazione applicabile, il limite di spesa, il tipo di bonus, chi può usufruirne, l’elenco degli interventi ammissibili, la possibilità o meno della cessione del credito.

Il poster - allegato al manuale “Guida pratica alla ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici”-, considera i contenuti della Legge 27 dicembre 2019, n.160, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre 2019. La materia è in continua evoluzione e i testi vengono costantemente aggiornati con eventuali novità e precisazioni sulla Legge di Bilancio 2020 ad opera di autorità pubbliche.

Fonte FVG Energia

 

Detrazioni fiscali aggiornate al 2020
Scarica qui il prospetto di tutte le detrazioni fiscali aggiornate al 2020
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L’ Ecobonus 2017 può arrivare per i condomìni fino al 75%, stabilizzato fino al 2021 e rimane detraibile in 10 anni.

L’ Ecobonus può arrivare, per i condomini, fino al 75%, allo stesso modo è stabilizzato fino al 2021 e rimane detraibile in 10 anni

Proroga a tutto il 2017 anche per la detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie e per il bonus mobili ed elettrodomestici, sempre al 50%.

Il Governo, nella Legge di Stabilità, ha esteso al 2017 la detrazione 65% per gli interventi di efficienza energetica anche per le singole abitazioni

Link al testo integrale

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Ecobonus per efficentamento CONDOMINI:

Arriva un piano che potrebbe essere inserito nella prossima legge di bilancio.

Si tratterebbe della creazione di un fondo tra pubblico e privato da 4-5 miliardi di euro per finanziare tramite ecobonus la riqualificazione energetica dei condomini, che attualmente è in esame da parte del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti.

Con questo provvedimento, il governo sembra aver accolto la proposta dell’Enea di estendere ai grandi condomini l’ecobonus del 65% già in vigore per le riqualificazioni energetiche.

La proposta dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile prevede l’intervento di Cassa depositi e prestiti per finanziare i lavori, in modo da poter superare il problema dell’incapienza fiscale e della difficoltà di cedere il credito alle imprese che eseguono i lavori in condominio.

Il fondo di 4-5 miliardi di euro per gli ecobonus per la riqualificazione energetica dei condomini sarà creato da Cassa depositi e prestiti insieme a soggetti privati, banche e operatori di settore.


Il fondo di 4-5 miliardi di euro che il governo ha stabilito serve per anticipare la spesa delle aziende, in modo da snellire le procedure: il costo degli interventi sarà finanziato per il 90% dal fondo, mentre il rimanente 10% rimarrà a carico dei proprietari. 
Il 65% della spesa tornerà alla Esco tramite le detrazioni fiscali e i bonus Irpef nell’arco di 10 anni, mentre in parte sarà rimborsato dai condomini con rate in bolletta come avviene già per il canone Rai, con l’aggiunta di un piccolo interesse.

Con il nuovo meccanismo degli ecobonus, basato sul fondo a metà tra pubblico e privato di 4 o 5 miliardi di euro, il ministro Graziano Delrio ha stimato che il mercato sarà variabile tra i 10 e i 12 miliardi di euro.

Il nuovo meccanismo si applicherebbe agli interi edifici condominiali, per apportare un efficientamento esteso a tutte le unità del condominio.

Plauso per il piano del ministro è arrivato da Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di Legambiente, che ha sottolineato come la proposta del ministro Delrio, di puntare sulla riqualificazione energetica degli edifici condominiali va nella giusta direzione per rilanciare l’economia e il settore edilizio.

Zanchini ha ricordato che sono circa venti milioni gli italiani che vivono in condomini dove le bollette possono arrivare a cifre astronomiche per il riscaldamento, poiché si tratta di edifici non efficientati dal punto di vista energetico. 
Una riqualificazione energetica dei condomini contribuirà anche a ridurre l’inquinamento.
Il nuovo sistema di Ecobonus per la riqualificazione energetica dei condomini dovrà passare dalla legge di stabilità. Secondo Legambiente, per facilitare gli interventi nei condomini è necessaria una proroga di almeno tre anni, in modo da permettere i lavori anche nei condomini dove occorre il consenso di molti abitanti.

Nuova immagine con testo >>

Conto Termico GSE 2.0

In vigore da oggi 31/5/2016 il Conto Termico GSE 2.0, meccanismo di incentivazione per l'incremento dell'efficenza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. I beneficiari sono i Privati, le Imprese e le P.A. Stanziati fondi per 900 milioni di Euro annui

Approfondisci su Conto termico GSE 

oppure consultaci per consulenze personalizzate.

Pubblicate le norme UNI/TS 11300-5:2016 e UNI/TS 11300-6: 2016

Sono state pubblicate le  norme che completano il quadro normativo di riferimento per il calcolo dell’indice di prestazione energetica globale dell’edificio:
1. UNI/TS 11300-5:2016 “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 5: Calcolo dell’energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili”
2. UNI/TS 11300-6:2016 “Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 6: Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili”

Con questa pubblicazione, il quadro normativo a supporto della Legge 90/13 e del D.M. 26/6/2016 è completo.

 

BONUS ARREDI: Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

Pubblicato il sito del Governo per la detrazione fiscale del 65%.

 

Approfondisci al seguente link: http://casa.governo.it/

Decreto IMU - 16/10/2013

 

La cassa Depositi e Prestiti offre garanzie per l'accesso ai mutui per l'acquisto della prima casa nel casi di abitazioni esistenti classifiacate in Casse A, B, C o per nuove costruzioni in classe A+ o A. Lo chiarisce un emendamento al ddl per la conversione del DL 12/2013, che allarga anche la platea degli esenti dall’Imu.

Legge di Stabilità 2014

 

La Legge di Stabilità conferma la stabilizzazione delle agevolazioni per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica, rispettivamente al 50% e 65%: le detrazioni fiscali sono prorogate per il 2014, per poi discendere gradualmente (dovendo fare i conti con stringenti necessità di bilancio)

 

Novità introdotte dal Decreto Legge 63/2013

 

Le principali novità introdotte dal decreto 63/2013 sono le seguenti:

 

A partire dal 6 giugno 2013, l'Attestato di Certificazione Energetica (A.C.E.) è denominato Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) mentre il suo contenuto in termini di formato rimane invariato finché non vengano emanati decreti di modifica del format dell'attestato stesso contenuto nel D.M. 26/06/2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

 

La definizione di "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all'interno del confine del sistema (in situ);

 

"edificio di riferimento o target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica": edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati;


"riqualificazione energetica di un edificio" un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l -vicies bis) – secondo noi c'è un errore e si riferisce alle ristrutturazioni importanti ;


"ristrutturazione importante di un edificio": un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture;

 

Con decreti successivi verranno fissate le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici diversificate secondo gli interventi: nuova costruzione; ristrutturazioni importanti; riqualificazione energetica.

 

Vengono esclusi dall'applicazione del decreto gli edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione. Per gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) , del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, è necessario comunque attestare la prestazione energetica degli edifici, e rispettare le norme relative all' esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici

 

Il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema. Si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato; ai fini della compensazione, è consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata.

 

A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

 

L'attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato "attestato di prestazione energetica" ed è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6 (edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2 – successivamente 250 m2) .

 

Gli annunci di vendita e locazione riportano:
- l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio
- l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio o dell'unità immobiliare
- la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.

 

Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti sono dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori.

L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiamo la medesima destinazione d'uso, siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.

 

L'attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare.

 

L'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibiliinterventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di attestazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi.

 

Con un successivo decreto è previsto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 – linee guida nazionali per la certificazione energetica.

 

Viene detto che un elemento obbligatorio dell'attestato sono le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica

Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto.

 

In relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, in caso di nuova costruzione, nell'ambito della relazione tecnica di progetto, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di misurazione intelligenti.

 

Le regioni e le province autonome provvedono a:
a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi.
b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi.

Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, sono quelle di seguito elencate:
a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;
b) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;
c) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;
d) UNI/TS 11300 – 3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva;
e) UNI/TS 11300 – 4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.

 

L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli con le modalità di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.
A tal fine abbiamo predisposto una dichiarazione tipo che dovrà essere allegata agli attestati unitamente alla fotocopia del documento di identità del certificatore o dei certificatori.(in allegato alla mail). La stessa dichiarazione dovrà essere allegata per gli altri documenti (rapporto di controllo tecnico, relazione tecnica, asseverazione di conformità e attestato di qualificazione energetica).

 

Sono state previste numerose sanzioni:

 

Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1 -bis , o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

 

Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

 

Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

 

L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

 

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

 

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

 

In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

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Certificazione Energetica in Friuli Venezia Giulia

In Friuli Venezia Giulia, SIRAPE (Sistema Informativo Regionale Attestati di Prestazione Energetica) è incaricata per la raccolta dei dati relativi agli Attestati di Prestazione Energetica.

 

FVG Energia è il portale istituzionale dell'Energia in Friuli Venezia Giulia.

 

Ha le seguenti competenze connesse alla procedura di certificazione di sostenibilità energetico ambientale degli edifici:

 

a) divulgazione;
b) formazione;
c) accreditamento;
d) ricevimento certificazioni ITACA;
e) consulenza agli Enti pubblici;
f) gestione catasto energetico ambientale;
g) controlli, accertamenti, ispezioni e vigilanza;

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